La norma contenuta nel decreto fiscale permette ai debitori, relativamente ai carichi inclusi in ruoli affidati all’Agente della riscossione dal 1 Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2017, di estinguere il debito senza corrispondere:

– le sanzioni inclusi i carichi;

– gli interessi di mora;

– le sanzioni dovute sui contributi previdenziali.

L’importo che si deve versare è costituito dalle somme dovute a titolo di capitale e interessi e dalle somme maturate a favore dell’Agenzia Entrate e Riscossione, a titolo di aggio sulle somme da versare e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella esattoriale.

Gli aggi per la riscossione (oltre 60 giorni dalla notifica) sono così stabiliti:

– 6%: per i ruoli emessi dal 1/01/2015

– 8%: per i ruoli emessi dal 1/01/2013 al 31/12/2015

– 9%: dal 1/01/2009 per i ruoli emessi fino al 31/12/2012

La procedura si avvia con la presentazione di un’istanza all’Agenzia Entrate e Riscossione con scadenza al 30 aprile 2019. Successivamente l’ente invierà una comunicazione entro il 30/06/2019, dove, in caso di accoglimento, si vedrà l’importo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate ed i bollettini utili per il pagamento.

Quest’ultimo potrà avvenire in unica soluzione entro il 31/07/2019 oppure in un massimo di 18 rate di cui la prima (entro Luglio 2019) e la seconda (entro Novembre 2019) pari al 10% del debito, le altre 16 rate a partire dal 2020 applicando l’interesse annuo del 2%.

Si consiglia sempre di consultare un professionista al fine di evitare errori procedurali.