Chi è residente nei territori colpiti dai sismi dell’Italia centrale degli anni 2016/2017 (e ha già presentato la dichiarazione di adesione introdotta con la “prima rottamazione” e, successivamente, con la “rottamazione-bis”) potrà effettuare il pagamento di tutte le somme dovute a titolo di Definizione agevolata in unica soluzione (entro il 31/07/19), o in 10 rate consecutive di pari importo (fino a 5 anni), con scadenza 31/07 e 30/11 di ciascun anno, a partire dal 31/07/19: per ciascuna rata sarà dovuto il tasso di interesse dello 0,3% calcolato a decorrere dal 01/08/19.

A tal fine, senza alcun adempimento a loro carico (quindi senza necessità di presentare una nuova dichiarazione di adesione), l’Agente della riscossione invierà (entro il 30/06/19) una nuova “Comunicazione” con la nuova ripartizione dell’importo dovuto. Chi invece non ha aderito alla “prima rottamazione” o alla “rottamazione-bis” potrà comunque aderire alla “rottamazione-ter” presentando la specifica dichiarazione di adesione. In ogni caso, laddove ci fossero dubbi o perplessità di ogni tipo, è sempre bene sentire il parere di un esperto.