Le cartelle di pagamento sono quello strumento del quale si avvale l’ Agenzia delle Entrate e Riscossione per recuperare i crediti nei confronti dei contribuenti.
Ricevendo una cartella esattoriale si hanno sessanta giorni per opporre ricorso, trascorsi i quali, diventa titolo esecutivo ai fini della riscossione coatta del credito.
La cartella può essere impugnata nel caso in cui essa sia viziata nella sostanza, ovverosia nel caso in cui il debito non sussista o sussista solo in parte, ma anche nel caso in cui essa sia viziata nella forma.
La cartella esattoriale è nulla nel caso in cui sia sprovvista della relata di notifica oppure nel caso in cui questa non sia apposta correttamente. (la suprema Corte ha stabilito la nullità della cartella esattoriale laddove, nella copia consegnata al contribuente, la relata non indichi la data della notifica)
Un’ulteriore ipotesi di nullità della cartella di pagamento deriva dal mancato computo analitico degli interessi maturati, pertanto sarà nulla in quanto l’atto di riscossione deve essere redatto in modo da consentire al debitore la verifica dei calcoli effettuati.
Inoltre è fondamentale che la notifica avvenga solamente da parte di soggetti legittimati come gli ufficiali della riscossione, dagli agenti di polizia municipale, dai messi comunali previa convenzione tra Comune e concessionario e da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, in caso contrario la cartella sarà nulla.
Tutte le ipotesi indicate costituiscono una minima parte delle molteplici pronunce emesse in materia, dimostrando che la giurisprudenza relativa alla nullità delle cartelle esattoriali è in continua evoluzione e sta iniziando a recepire sempre più frequentemente le numerose istanze provenienti dai contribuenti.
Pertanto ogni qualvolta voi riceviate una cartella esattoriale rivolgetevi ad un professionista per valutare al meglio su quale sia l’azione migliore da fare….